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Modello Ufficiale Rimborso IVA su Tassa Rifiuti e Termini di Scadenza

Per il rimborso dell’IVA sulla tassa rifiuti, c’è una scadenza ministeriale? Il modulo gratuito presente sul sito è quello ufficiale? (quesito posto da Antonino V.)

L’art. 58 del D. Lgs. nr. 507/93 introduce la TARSU come segue: “Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

E’ evidente che, trattandosi di una tassa, alla TARSU non trova applicazione l’IVA per mancanza dei presupposti oggettivi. Ribadiamo che la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza nr. 3756 depositata il 9 marzo 2012, che solo la TIA1 ha natura di tributo. Pertanto, è solo su questa che – in diritto – bisogna richiedere il rimborso dell’IVA versata.

L’art. 49 del D. Lgs. nr. 22/1997 ha introdotto la Tariffa Igiene Ambientale (cosiddetta, TIA1) come segue: “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti […] è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.”

Da una prima lettura sembrerebbe che il legislatore abbia voluto sostituire una tassa con una tariffa.Da quì, l’applicazione dell’IVA da parte dei comuni e dalle società di smaltimento dei rifiuti a cui ha fatto seguito un’accesa diatriba giurisprudenziale.


Per una “dimenticanza” normativa nell’art. 14 comma 33 del D.l. nr. 70/2010, la natura di tariffa è stata sancita solo per la TIA2 (art. 238 del D. Lgs. nr. 152/06) senza citare anche la TIA1. C’è da dire, pertanto, che la richiesta di rimborso dell’IVA sulla TIA2 ha scarsa probabilità di successo vista la chiarezza dell’art. 14 del D. L. nr. 70/2010 nonché la pronuncia nr. 3756 della Suprema Corte.

La questione non è disciplinata da alcun provvedimento ministeriale ma solo dalla pronuncia della Corte di Cassazione come più volte richiamata e commentata in queste pagine. Perciò, non esiste alcun modello ufficiale e nessuna scadenza di legge.

Si tratta, in sostanza, di inviare alla società di gestione affidataria dello smaltimento dei rifiuti ovvero al comune impositore un’istanza di rimborso che deve essere comunque opportunamente formulata. Pertanto, potete scaricare gratuitamente e utilizzare senza alcun dubbio il nostro modello di rimborso IVA Tia, valido tanto per i privati quanto per le aziende.

Infine, sebbene non ci sia una scadenza, occorre rispettare il termine decennale di prescrizione per il rimborso dell’IVA (prescrizione ordinaria art. 2496 cod. civ.).

Dunque, andando indietro nel tempo, oggi si può chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata sulla TIA1 (ovvero sulla TARSU erroneamente applicata) a partire dal mese di aprile 2002: l’IVA applicata sulla tassa rifiuti negli anni precedenti oramai è caduta in prescrizione per cui non è possibile alcun rimborso.


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Articolo pubblicato in data: 1 aprile 2012
Archiviato in: Domande e Risposte -

Autore

Commercialista e Revisore contabile in Lecce, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Lecce, Consulente e Formatore in Strategia Programmazione e Controllo. Google +








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