Sono in separazione dei beni con mia moglie. Entrambi siamo proprietari di due appartamenti attigui con unico ingresso, con unica particella catastale ma con due sub). Possiamo applicare l’IMU come “abitazione principale” per tutti e due gli immobili?
Il comma 2 dell’art. 13 del D.L. nr. 201/2011 (DL Salva-Italia), convertito in Legge nr. 214/2011, dispone che “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.”
Al successivo comma 10 dell’art. 13 si legge “Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione …”.
La legge istitutiva dell’IMU, dunque, non ha abrogato la precedente normativa di disciplina (D. Lgs. nr. 504/92) della vecchia ICI sebbene sia intervenuta modificandone la sostanza. Perciò, sono fatte salve le disposizioni ICI non espressamente modificate dal DL Salva-Italia.
I presupposti soggettivi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IMU (ma anche dell’ICI) sull’abitazione principale sono: dimora abituale identificata con il luogo dove convergono i propri interessi ed affetti, residenza così come risulta dall’anagrafe di stato civile che coincide con l’anagrafe tributaria.
Quindi, il legislatore pone rilevanza tributaria allo status soggettivo del contribuente e non a quello del nucleo familiare a cui può appartenere. Le agevolazioni IMU per l’abitazione principale ricorrono a condizione che sussistano entrambi le condizioni.
Nel caso specifico di due immobili attigui con unico accesso, la condizione di imponibilità piena è solo teorica dal momento che occorre riscontrare – nei fatti – la sussistenza dei due suddetti requisiti soggettivi.
Pertanto, se ciascun contribuente (ancorché coniuge) soddisfa i presupposti di dimora e residenza in ciascun immobile, ne segue che per ciascuno di essi sia possibile l’imponibilità come abitazione principale con le relative agevolazioni (aliquota base 0,40% oltre alla detrazione di 200 euro).
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