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Fotovoltaico: Convenienza del Privato e dell’Azienda

Devo installare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’immobile dove ho la residenza. Inoltre, l’immobile è anche sede del mio laboratorio artigianale. Quali vantaggi ci sono se installo l’impianto come privato e come azienda? Grazie (Quesito di Marco A.)

Al quesito può essere fornita una risposta così riassunta:

1) per gli impianti al servizio dell’abitazione fino a 20 kwh, il contributo del GSE, in quanto tale, non è soggetto a tassazione IRPEF;

2) per gli impianti “diversi” (non destinati ad usi domestici e posti fuori dalle pertinenze degli immobili residenziali), il contributo del GSE è reddito tassabile nell’ambito di un’attività commerciale (AE ris. 13 20/01/09) ed è fuori campo IVA (FCI). L’impianto è ammortizzabile (9% art. 67 Tuir). L’IVA sull’impianto è detraibile (art. 19 DPR 633/72);

3)  nel caso di utilizzo dell’impianto per fini privati, la vendita di energia in esubero, è considerato provento ed in quanto tale tassabile poiché qualificato tra i redditi diversi (art. 67 Tuir). Il costo dell’impianto non è ammortizzabile poiché l’attività non è commerciale in via abituale (AE circ. 46 19/07/07);


4)  in caso di in regime di impresa, per la vendita di energia in esubero è obbligatorio l’emissione della fattura. La vendita istantanea di energia in esubero all’Enel (Conto Energia: criterio del ritiro dedicato) è soggetta ad IVA 10%. La tariffa di vendita è fissata all’ANEEG. E’ consigliabile la Tariffa Omnicomprensiva poiché più interessante rispetto alla tariffa per lo scambio sul posto oltre alla tariffa incentivante;

5)  per i privati è comunque obbligatorio presentazione del modello UNICOPF (non è possibile il 730) per la tassazione dell’energia venduta (redditi diversi).

AGEVOLAZIONI. Ai pannelli fotovoltaici, destinati alla produzione di energia elettrica, è previsto l’incentivo per il conto-energia, ossia l’applicazione di una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta e ceduta alla rete (sistema dello “scambio sul posto”).

Considerando che non è possibile applicare più agevolazioni per il medesimo investimento, è evidente che non può trovare applicazione l’agevolazione prevista per il risparmio energetico del 55%, nonché quella per la ristrutturazione del 36% così come integrato dall’art. 4 del D.L. nr. 201/2011 (decreto “Salva-Italia”).

Tra l’altro, mentre il conto-energia incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la detrazione fiscale del 55% incentiva gli interventi edili per il risparmio energetico (in tal senso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 207/2008). Perciò, l’incumulabilità dei due incentivi si desume anche dalla diversa finalità.


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Articolo pubblicato in data: 19 marzo 2012
Archiviato in: Domande e Risposte - -

Autore

Commercialista e Revisore contabile in Lecce, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Lecce, Consulente e Formatore in Strategia Programmazione e Controllo. Google +








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