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Corretto Trattamento Fiscale per Edicola e Ricevitoria

L’art. 74 comma 1 del DPR 633/72, ha rubricato disposizioni relative a particolari settori, detti criteri in deroga alle disposizioni generali per le operazioni aventi ad oggetto diverse tipologie di attività di seguito classificate.

–  la rivendita di carburante;

–  la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

–  la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

–  la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;

–  la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, ecc.;

–  la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la Visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi  pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;

–  la gestione di concessionarie superenalotto, lotto, videopocker e simili;

–  la riscossione bollo auto, canone Rai e multe.

In particolare, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la rivendita di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi è tassata direttamente in capo all’editore (regime monofase) sul prezzo di vendita al pubblico (comprensivo dell’IVA al 4% Tabella A part. II nr. 18 e 35 DPR 633/72) per il numero di copie vendute (oppure, sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito della resa forfettaria del 70% per i libri ovvero dell’80% per i giornali quotidiani e periodici).


In sostanza, l’IVA è liquidata e versata “a monte” della catena distributiva ad opera dell’editore.

Ai fini delle rilevazioni contabili dei rivenditori (ossia, delle edicole), la vendita di giornali (come anche di tutti i prodotti di cui all’art. 74) rileva ai fini IVA unicamente del diritto alla determinazione dell’aliquota pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR nr. 633/72 computandole tra le operazioni che danno diritto alla detrazione. L’imputazione può riguardare tanto l’aggio sulle vendite quanto il prezzo di rivendita applicato al pubblico. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di annotazione delle stesse operazioni nella dichiarazione IVA poiché qualificate “fuori campo”.

Ai fini delle imposte dirette, le due pronunce più significative dell’amministrazione finanziaria sono le seguenti:

1)  nella circolare nr. 295/E del 30 dicembre 1998 (par. 3.3.1), contenente direttive per i controlli, dispone che i ricavi devono essere commisurati alla somma degli importi addebiti dal distributore al lordo dell’aggio del 22,88% e di sovrasconti concordati;

2)  nella circolare nr. 98/E  del 17 maggio 2000 (chiarimenti ai quesiti in materia Irap, Iva e sanzioni), l’amministrazione finanziaria precisa che, ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti di cui all’art. 74 IVA vanno contabilizzate a costi e ricavi.


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Articolo pubblicato in data: 25 settembre 2011
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Autore

Commercialista e Revisore contabile in Lecce, CTU e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Lecce, Consulente e Formatore in Strategia Programmazione e Controllo. Google +








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