Entro il prossimo 29 dicembre è possibile sanare l’omessa dichiarazione dei redditi per il 2010, onde evitare salate sanzioni. Termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi di impresa, arte e professioni fissata al 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta dichiarato.
In pratica, il reddito prodotto nel 2010 si dichiara utilizzando il modello UnicoPF/2011 da trasmettere entro ili 30 settembre 2011 a cura dei soggetti intermediari a ciò abilitati. Si parla perciò di dichiarazione nei termini.
Tuttavia, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi oltre tale scadenza ma entro i 90 giorni successivi (ossia, il 29 dicembre 2011). In tal caso si parla di dichiarazione tardiva a cui si applicano le sanzioni di cui all’art. 1 comma 1 del D. Lgs. nr. 471/97: da 258 euro a 1.032 euro. Però è possibile sanare l’omissione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. nr. 472/97).
Esso consiste nel transigere l’omissione pagando, tramite mod. F24 codice tributo 8911, la sanzione ridotta di 25,80 euro (1/10 del minimo di 258 euro ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c del D. Lgs. nr. 472/97).
E’ bene precisare che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione omessa: redditi, Irap e Iva (esclusa la Comunicazione IVA vista la sua natura non dichiarativa).
Si precisa che il ricorso al ravvedimento operoso è possibile a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Qualora la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi sia imputabile all’intermediario abilitato, trova applicazione la sanzione ridotta di 51,60 euro (ossia, 1/10 di 516 euro) da versare con mod. F24 utilizzando il codice tributo 8924.
Lo stesso dicasi per la tardiva trasmissione del mod. 770 da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta).
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