L’assegno sociale è stato introdotto nel 1996 (art. 3 comma 6 della Legge nr. 335/1995) quale evoluzione della pensione sociale comunque erogata a coloro che ne avevano fatto richiesta prima di tale anno.
Esso è erogato sotto forma di sussidio statale a vantaggio di coloro che non raggiungono un determinato reddito annuo stabilito per la minima sussistenza umana.
Perciò, considerata la finalità assistenziale, l’assegno sociale non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è reversibile ai familiari vista la natura legata strettamente allo status personale di indigenza.
Inoltre, l’assegno sociale è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3), incedibile, insequestrabile ed impignorabile.
L’erogazione dell’assegno non è automatica ma è subordinata all’istanza del cittadino per il quale ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge.
Per il 2012 l’importo dell’assegno sociale è fissato in 429 euro per 13 mensilità (per 5.577 euro all’anno) ma deve essere proporzionato al reddito complessivo del richiedente.
In sostanza, l’importo effettivo dell’assegno è commisurato alla differenza tra il limite di reddito previsto per il 2012 ed il reddito complessivo dichiarato del nucleo familiare considerando, perciò, anche il reddito dichiarato dal coniuge.
Non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono (Circ. 60001/1974, circ. 12/1990 e circ. 248/1990).
Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
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